Opzione donna 2024, le istruzioni applicative

Fornite le indicazioni sui requisiti, le condizioni e la decorrenza di questo specifico istituto di pensione anticipata (INPS, circolare 3 maggio 2024, n. 59).

L’INPS ha fornito le sue istruzioni per l’applicazione delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2024  alla cosiddetta Opzione donna

In effetti, l’articolo 1, comma 138 della Legge n. 213/2023 ha esteso il diritto alla pensione anticipata, di cui all’articolo 16, comma 1-bis del D.L. n. 4/2019 alle lavoratrici che maturano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2023.

I requisiti

In particolare, possono accedere a Opzione donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate nella medesima norma. Peraltro, il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.

Per le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, la riduzione massima di 2 anni del requisito anagrafico si applica anche in assenza di figli.

Al requisito anagrafico richiesto per l’accesso al pensionamento in esame non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita. 

Le condizioni

Le lavoratrici, in possesso dei citati requisiti anagrafici e contributivi, possono accedere a Opzione donna nel caso in cui si trovino in una delle seguenti condizioni:

assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno 6 mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti: 

– hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

– sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.

Decorrenza e domanda

A Opzione donna si applicano le disposizioni in materia di decorrenza relative alla cosiddetta “finestra mobile” (articolo 12, comma 2, D.L. n. 78/2010). Pertanto, le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi:

12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2024, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della medesima.

Il trattamento pensionistico in esame può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2023 e la sussistenza delle condizioni richieste alla data di presentazione della domanda.

Infine, l’INPS comunica che le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità.

CIPL Edilizia Industria Livorno: sottoscritto l’accordo di determinazione dell’EVR



Determinato l’EVR 2023 da corrispondere a consuntivo nell’anno 2024


Le Parti sociali, nella giornata del 17 aprile 2024, si sono incontrate per la determinazione dell’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2023, effettuando la verifica degli indicatori territoriali
Dato l’esito positivo del confronto tra la media del triennio 2020/2021/2022 con la media del triennio 2019/2020/2021, l’EVR, da erogare mensilmente ai lavoratori edili da gennaio a dicembre 2024, è pari al 4% della misura massima dei minimi di paga in vigore dal 1° luglio 2014.
Di seguito le tabelle elaborate per gli operai e gli impiegati.


Operai



























Livello Minimi Paga Base Oraria  EVR orario (4%) EVR mensile erogabile
operai 4° liv. 6,60 0,26 44,98
operai spec. 6,13 0,25 43,25
operai qual. 5,51 0,22 38,06
operai comuni 4,71 0,19 32,87

Impiegati


































Livello Minimi CCNL  EVR 4% 
quadri ed impiegati 1s 1.630,71 65,23
impiegati 1° cat. 1.467,63 58,71
impiegati 2° cat. 1.223,02 48,92
impiegati 4° liv. 1.141,51 45,66
impiegati 3° cat. 1.059,96 42,40
impiegati 4° cat. 953,97 38,16
impiegati 4° cat. primo impiego 815,36 32,61

Ebipro: incentivo per l’utilizzo del contratto di reimpiego

L’importo massimo dell’incentivo ammonta a 800,00 euro, da riproporzionare in caso di ricorso al tempo parziale

L’Ente Bilaterale Nazionale EBIPRO ha previsto uno speciale incentivo in caso di attivazione del contratto di reimpiego, previsto dall’art. 56 del nuovo contratto degli studi e attività professionali. 
In generale, il contratto di reimpiego è stato introdotto nel rinnovo del 2015 e confermato e rivisto in quello di recente sottoscrizione, 16 febbraio 2024. Esso è finalizzato all’inserimento di persone over 50 e/o di soggetti inoccupati e disoccupati di lunga durata ai sensi dell’art. 1 lett. d) ed e), D.Lgs. n. 297/2002, il cui stato dovrà essere certificato da idonea documentazione (stato di disoccupazione), con esclusione dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell’apprendistato. 
Il contratto offre la possibilità a soggetti svantaggiati di ricollocarsi nel mondo del lavoro attraverso una forma di inquadramento stabile e dall’altro lato consente al datore di lavoro la possibilità di retribuire i lavoratori in reimpiego con un salario di ingresso pari alla retribuzione fino a due livelli immediatamente inferiori per i primi 9 mesi dalla data di assunzione, e di un livello per i successivi 6 mesi rispetto a quello di inquadramento.
A tal fine, l’Ente ha introdotto un incentivo per gli studi professionali, a titolo di rimborso parziale del costo del lavoro inerente la prima mensilità successiva alla conclusione del periodo di sottoinquadramento previsto dall’art. 56 del CCNL. La misura è disciplinata da un Regolamento che ne dispone i limiti e le modalità di presentazione della domanda. L’importo massimo dell’incentivo ammonta a 800,00 euro, da riproporzionare in caso di ricorso al tempo parziale.
Il requisito per accedere al rimborso è la contribuzione regolare e continuativa alla bilateralità dello studio professionale per l’intero periodo di sottoinquadramento previsto dall’art. 56 del CCNL.

CCNL Commercio (Conflavoro – Confsal): sottoscritto l’accordo



L’accordo integra e modifica il CCNL prevedendo anche un’appendice per le Aziende operanti nel settore Intelligenza Artificiale 


Lo scorso 15 aprile è stato sottoscritto da Conflavoro e Fesica-Confsal l’accordo integrativo e modificativo del CCNL commercio, terziario, distribuzione e servizi del 17 gennaio 2023 per i dipendenti delle imprese dei settori commercio, terziario, distribuzione e servizi, che entra in vigore dal 1° aprile 2024.
Di seguito le novità di maggior rilievo.
Minimi retributivi

























































Inquadramento Minimi al1° aprile 2024 Minimi al 1° marzo 2025 Minimi al 1° novembre 2025
Quadri  2.874,05* euro  2.926,15* euro  2.986,95*  euro
Primo Livello  2.405,50  euro  2.452,45  euro  2.507,20  euro
Secondo Livello  2.148,70  euro 2.189,30  euro  2.236,65  euro
Terzo Livello 1.909,95  euro 1.944,65  euro  1.985,15  euro
Quarto Livello 1.720,00 euro 1.750,00  euro  1.785,00  euro
Quinto Livello 1.603,25 euro 1.630,35  euro  1.662,00  euro
Sesto Livello  1.490,30 euro 1.514,65  euro 1.543,05  euro
Settimo Livello  1.354,15  euro 1.375,00  euro  1.399,35  euro
Op. vendita A 1.659,10  euro  1.687,45  euro 1.720,50  euro
Op. vendita B 1.473,00  euro  1.496,80  euro  1.524,55  euro

*Di cui 260,77 euro indennità di funzione.


Campo di applicazione
Viene modificato ed integrato il campo di applicazione così come di seguito indicato:
– Alimentazione: a titolo esemplificativo e non esaustivo: commercio al minuto di generi alimentari (ad eccezione delle rivendite di pane e pasta alimentari che sono annesse ai forni), commercio all’ingrosso di generi alimentari, commercio al minuto e all’ingrosso di acqua minerali e di prodotti oleari, supermercati, supermercati integrati, ipermercati, discount, dark store, importatori e torrefattori di caffè;
– Piante, fiori e simili: a titolo esemplificativo e non esaustivo: commercio al minuto e all’ingrosso di piante e fiori ornamentali, piante aromatiche, prodotti erboristici, produzione, esportazione, rivendita nonché attività di rappresentanti e grossisti di piante medicinali e aromatiche.
– Generi vari: a titolo esemplificativo e non esaustivo: commercio all’ingrosso e al dettaglio di tessuti, calzature, abbigliamento, articoli da viaggio, casalinghi, giocattoli, libri e giornali, autoveicoli, motocicli, cicli, materiali da costruzione, generi di monopolio, articoli d’arredamento, elettrodomestici, oggetti di cancelleria, armi e munizioni. Impianti distribuzione carburante e/o metano compresso per autotrazione, gioiellerie, profumerie. Aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici; commercio di prodotti di parafarmacia nell’ambito della distribuzione organizzata.
– Ausiliari del commercio: a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenti e rappresentanti di commercio, commissionari, fornitori di enti pubblici e privati, imprese portuali di controllo, import-export.
– Servizi: a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenzie di servizi vari alle imprese e alle persone, agenzie pubblicitarie, agenzie di pratiche auto e autoscuole, agenzie di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e relativa gestione e amministrazione, centri di assistenza fiscale, servizi di informatica, telematica, robotica, implementazione e manutenzione di hardware e software informatici, nonché noleggio e vendita di audiovisivi e di prodotti software e hardware; servizi generali amministrativi; consulenza di direzione e organizzazione aziendale, factoring, recupero crediti, aziende del settore della sosta e dei parcheggi, aziende di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili, imprese di leasing, call center, telemarketing, imprese di organizzazione e gestione congressi e mostre, agenzie di operazioni doganali, imprese che effettuano servizi di interpretariato e traduzione. Servizi di design, grafica e progettazione. Autorimesse e autoriparatori non artigianali. Società di carte di credito, uffici cambi extra-bancari. Aziende operanti nel settore dell’intelligenza artificiale.
Classificazione del personale
Revisionata la classificazione del personale prevedendo anche un mansionario specifico per i lavoratori di imprese che svolgono attività esclusiva nell’ICT; per i lavoratori di imprese che offrono servizi di revisione contabile, consulenza aziendale, ricerche di mercato e data processing; per i dipendenti operanti nell’ambito della pubblicità, marketing, comunicazione e organizzazione di eventi.
L’accordo specifica che le modifiche alle varie classificazioni del personale, comportanti variazioni nei livelli di inquadramento, sono valide esclusivamente per i nuovi assunti a decorrere dal 1° aprile 2024, ad eccezione degli apprendistati professionalizzanti, per i quali il nuovo sistema di classificazione entra in vigore dal 1° giugno 2024.
 Appendice “Aziende operanti nel settore Intelligenza Artificiale”
Le Parti intendono necessario inserire l’Intelligenza Artificiale in modo graduale e comunque in termini integrativi rispetto alle risorse umane che sono elemento costitutivo ed imprescindibile del concetto di organizzazione e per questo hanno ritenuto opportuno inserire nella generica Classificazione del personale due nuove figure aziendali specifiche ovvero l’Addetto Senior gestione e coordinamento IA e l’Esperto in etica dell’IA e responsabilità che, collaborando, ambiscono ad integrare le soluzioni di IA in modo costruttivo e consapevole in azienda.
Lavoro a tempo determinato
Sono previste nuove causali per l’instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai dodici mesi:
a. Assunzione di lavoratori nei periodi di saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, come da specifica regolamentazione regionale;
b. Assunzione di lavoratori per svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la fiera;
c. Assunzione di lavoratori in concomitanza con le festività natalizie, nonché nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio;
d. Assunzione di lavoratori in concomitanza con le festività pasquali, nonché nel periodo compreso tra quindici giorni precedenti e quindici giorni successivi al giorno di Pasqua;
e. Assunzione di lavoratori con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e/o produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi;
f. Assunzione di lavoratori per specifiche mansioni di progettazione, di realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, nell’ambito del terziario avanzato;
g. Assunzione di lavoratori con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;
h. incremento temporaneo: lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi;
i. Assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità, in grado di effettuare particolari attività rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL;
j. Attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato;
k. Lavoratori di età superiore a 50 anni;
l. Sostituzione di lavoratori assenti;
m. Sostituzione di lavoratori con gravi patologie, soggetti ad un periodo di comporto esteso (fino a 720 gg nell’arco di 48 mesi).
 Periodo di comporto 
Prevista la possibilità per il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o malattia professionale,  alla conservazione del posto per 180 giorni di calendario in caso di evento continuativo. In caso di sommatoria di più eventi, il periodo di comporto è fissato in un massimo di 240 giorni nell’arco temporale di 36 mesi.