ENEL: Accordo per la regolamentazione dello Smart Working


 

Firmato il 21/3/2022, tra ENEL ITALIA, in nome e per conto di tutte le società del Gruppo, e FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL, UILTEC-UIL, l’accordo per la regolamentazione dello Smart Working (new way of working)

Il presente accordo disciplina in via sperimentale le modalità di svolgimento della prestazione in smart working, sostituendo le regolamentazioni pattizie introdotte dai precedenti Accordi. Decorre dall’1/4/2022 al 31/12/2023.


Le Parti si incontreranno entro il 31/3/2023 per una verifica complessiva della sperimentazione e la definizione di eventuali modifiche anche in relazione ad eventuali futuri interventi normativi.
Le Parti recepiscono integralmente i contenuti del “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” del 7/12/2021


Utilizzo dello smart working
Per i dipendenti che svolgono attività remotizzabili, le giornate di smart working potranno essere svolte, compatibiilmente con le esigenze organizzative, fino ad un massimo del 60% delle giornate lavorative totali computate con riferimento al mese solare, limite massimo che è convenzionalmente fissato in 13 giornate mensili.
Le giornate di smart working saranno pianificate, d’accordo con il responsabile, in modo da garantire un’alternanza tra smart working e presenze in sede coerente con le esigenze organizzative, assicurando in particolare la compresenza in sede dell’unità per le attività caratterizzate da un’alta sinergia di team.
Ogni dipendente che avrà aderito allo smart working potrà decidere in autonomia di incrementare le giornate di lavoro in sede oltre il minimo di cui sopra.
Le Parti riconoscono la possibilità di richiedere giornate aggiuntive di smart working a fronte di situazioni particolari connesse:
– Ai lavoratori disabili e/o che assistono familiari/conviventi disabili
– Lavoratrici in stato di gravidanza e genitori con figli fino a 3 anni di età
– Eventuali situazioni individuali straordinarie e temporanee evidenziate dal dipendente


Adesione e requisiti per l’accesso
Lo smart working è attivato, su base volontaria con accordo individuale, nell’ambito delle unità organizzative individuate dall’Azienda e si applica anche ai lavoratori durante il periodo di prova, agli apprendisti compatibilmente con le esigenze formative ed ai lavoratori in part time.
L’adesione del lavoratore allo smart working è sempre volontaria. Al lavoratore che non aderisca o che successivamente receda dallo smart working resta sempre garantita la fruibilità della postazione lavorativa in sede.
È sempre ammissibile il recesso da entrambe le parti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
In particolare, si conferma il diritto di recesso senza alcuna motivazione con trenta giorni di preavviso e senza preavviso in presenza di valide motivazioni.
In alcune sedi, specificamente indicate dall’Azienda, la presenza in ufficio sarà subordinata alla prenotazione della postazione tramite apposito sistema disponibile sia come APP sia come applicazione web.


Misure organizzative
All’interno dell’orario di riferimento dell’unità di appartenenza (comprensivo delle fasce di flessibilità), ciascun dipendente organizzerà il proprio lavoro, tenendo conto delle attività e degli obiettivi assegnati, dell’organizzazione del team di appartenenza o dei gruppi di lavoro cui prende parte, e comunque, in ogni caso senza superare i limiti di durata massima dell’orario giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Non è sarà richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario nelle giornate di smart working.
Regolamentata anche la disconnessione.


Ticket pasto
Nelle giornate di smart working resta confermata la spettanza del buono pasto per i lavoratori già assegnatari del ticket pasto. Tale spettanza è riconosciuta per le sole giornate di smart working anche ai dipendenti precedentemente esclusi in quanto aventi sede di lavoro nelle unità in cui è possibile fruire della mensa. Laddove il ticket sia invece disponibile previa opzione (assieme ad altri servizi sostitutivi) lo stesso sarà riconosciuto a tutti i dipendenti che scelgono il ticket, sia per i giorni di attività in sede sia per i giorni di smart working.

LETTERA INVIATA ALLE OO.SS.: stanziamento aggiuntivo premio di risultato
In relazione a quanto discusso nell’ambito dell’accordo sul new way of working sottoscritto, si conferma nella lettera inviata alle parti che, tenuto conto dei positivi effetti del nuovo modo di lavorare e delle ricadute in termini di produttività, efficienza e risultati aziendali, si darà luogo ad uno stanziamento aggiuntivo sul premio di risultato nei seguenti termini:


– anno 2022 – € 230 di cui 100 € erogazione anticipata con premio 2021 cassa 2022, i rimanenti 130 € con premio 2022 cassa 2023
– anno 2023 – € 300 con erogazione unitamente a premio 2023 cassa 2024.


Le somme in questione andranno ad aggiungersi alla somma già destinata a Fopen dagli accordi in essere e saranno parimenti erogate, in misura fissa a tutti gli iscritti, senza parametrazione in base agli inquadramenti, a condizione che la consuntivazione media Italia dei risultati di produttività delle varie aree aziendali risulti superiore al target 100%.

Massimali dei trattamenti di integrazione salariale: chiarimenti


Con il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro è stato previsto il massimale unico dei trattamenti di integrazione salariale decorrenti dal 2022. L’Inps ha precisato che il massimale unico si applica anche ai trattamenti plurimensili a cavallo degli anni 2021-2022. (Messaggio 21 marzo 2022, n. 1282).

Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, è stata superata la previsione di due massimali per fasce retributive, introducendo un unico massimale annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
Secondo le prime indicazioni fornite dall’Inps (Circolare n. 18/2022), con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022, ai fini della determinazione del trattamento spettante, dovevano ritenersi applicabili le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2021 relative ai due massimali per fasce retributive.
Sulla base di ulteriori approfondimenti, riguardanti anche gli aspetti legati alle coperture finanziarie, l’Inps ha rettificato il proprio orientamento precisando che per i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e per l’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS), con periodi iniziati nel corso del 2021 e proseguiti nel 2022, per il periodo di pagamento decorrente dal 1° gennaio 2022 deve essere applicato il massimale unico. Il medesimo criterio deve essere applicato anche all’assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà, ad eccezione dei Fondi che garantiscono, per proprio regolamento, importi più favorevoli.
La misura dell’importo massimo del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) e del Fondo di solidarietà del credito, nonché dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DISCOLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili, in vigore dal 1° gennaio 2022, è stata individuata dall’Inps con la Circolare n. 26/2022.


Il Messaggio n. 1282/2022 fornisce chiarimenti anche riguardo ai criteri di computo dei limiti temporali per l’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS. In particolare, l’Istituto precisa che ai fini del computo delle settimane fruibili in un biennio mobile (13 o 26 in relazione al requisito dimensionale), i limiti massimi possono essere calcolati avuto riguardo non a un’intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando come usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei o cinque giorni, a seconda dell’orario contrattuale previsto in azienda.

Il datore “apicale” e gli obblighi in materia di sicurezza


La Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo cui, in caso di delega parziale di funzioni e responsabilità che non include l’attribuzione di poteri decisionali e di spesa riferiti all’intera struttura organizzativa, unico titolare degli adempimenti in materia di sicurezza non delegabili, rimane il datore di lavoro “apicale” (Sent. n. 9028/2022).


Il Gip del Tribunale locale aveva assolto il datore di lavoro dai reati a lui ascritti per la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi e la mancata designazione del responsabile della sicurezza, ritenendo che la qualifica di datore di lavoro, rilevante ai fini delle violazioni contestate, fosse propria del soggetto al quale il medesimo datore aveva conferito delega.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso in cassazione la Procura della Repubblica,che ha sostenuto, in particolare, che il TUSL esclude espressamente che la facoltà di delega del datore di lavoro possa essere estesa alla valutazione dei rischi e alla designazione del responsabile per la sicurezza.


Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte si è pronunciata sul punto affermando che, una volta escluso che l’atto di delega del datore abbia per oggetto l’intera organizzazione e l’intero rapporto giuslavoristico, deve concludersi che il soggetto delegato non rivesta la qualifica di datore di lavoro, ma sia, piuttosto, investito di una delega parziale di funzioni e responsabilità che non include l’attribuzione di poteri decisionali e di spesa riferiti all’intera struttura organizzativa.
Da tanto discende che resta unico titolare degli adempimenti previsti in materia di sicurezza, non delegabili, il datore di lavoro “apicale”.

CIPL Edilizia Industria Napoli: firmato il rinnovo



Siglato l’8/3/2022, tra l’ANCE Napoli, aderente all’ANCE e la FeNEAL UIL territoriale di Napoli, la FILCA CISL, la FILLEA CGIL, l’accordo per il rinnovo del CIPL per i dipendenti dell’industria edile di Napoli, in vigore dall’1/3/2022 fino al 30/6/2024.


Indennità territoriale di settore e premio di produzione


L’indennità territoriale di settore è confermata nei valori orari di seguito riportati compresivi dell’Elemento Economico Territoriale, previsto dal vigente CCNL.















Operaio di produzione

I.T.S.


Livello 4 1,545
Livello 3 (Operaio Specializzato) 1,439
Livello 2 (Operaio Qualificato) 1,290
Livello 1 (Operaio Comune) 1,111


















Discontinui

I.T.S.


D5 (Operaio Specializzato) 1,416
D4 (Operaio Qualificato) 1,269
D3 (Operaio Comune) 1,092
D1 (Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti senza alloggio) 0,941
D2 (Custodi, portinai, guardiani con alloggio) 0,816


Il premio di produzione per gli impiegati è confermato nei valori orari di seguito riportati compresivi dell’Elemento Economico Territoriale, previsto dal vigente CCNL.
























Premio di Produzione

Importo


Livello 7 e 7Q (Categoria I Super) € 369,87
Livello 6 (Categoria I) € 337,80
Livello 5 (Categoria II) € 283,16
Livello 4 (Assistenti Tecnici) € 259,45
Livello 3 (Categoria III) € 239,11
Livello 2 (Categoria IV) € 216,35
Livello 1 (Primo impiego) € 186,01


Elemento variabile delle retribuzione (E.V.R.)


Le Parti per calcolare l’E.V.R. 2022, in coerenza con quanto previsto dal contratto collettivo nazionale, compareranno i dati del triennio 2021-2020-2019 con quelli del triennio 2020-2019-2018.
Le Parti stabiliscono che, ai fini delle successive verifiche annuali, i due trienni di comparazione slitteranno, ogni anno, in avanti di un anno.
Ai fini della determinazione dell’E.V.R. eventualmente erogabile a livello provinciale, nel caso due parametri risultassero pari o positivi, l’E.V.R. sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell’EVR (4%); nell’ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.


Lavori speciali


A) Lavori marittimi: Per tutti gli altri lavori eseguiti fuori porto, non contemplati nel contratto integrativo, spetta una maggiorazione sulla retribuzione globale nella misura del 10% della stessa, limitatamente alle ore trascorse fuori del porto. Per i lavori fuori del porto si intendono quelli eseguiti oltre le due miglia dalla bocca del porto stesso.

B) Lavori in galleria: Al personale addetto ai lavori in galleria, che presta la propria attività in una delle condizioni di seguito elencate, è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una delle seguenti maggiorazioni da calcolarsi sugli elementi della retribuzione:
a. 46% di maggiorazione per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale e per gli operai addetti ai lavori di riparazione straordinaria che si svolgano in condizioni di difficoltà e/o di disagio;
b. 26% di maggiorazione per il personale che effettui lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, per il personale addetto ai lavori per opere sussidiarie, per il personale addetto al carico ed ai trasporti, all’interno delle gallerie, anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione. Tale maggiorazione verrà riconosciuta al personale addetto ai lavori in galleria nel caso in cui questi si svolgano in condizioni di eccezionale disagio: presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco;
c. 18% di maggiorazione per il personale addetto alla riparazione e/o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie;
d. 10% di maggiorazione al personale addetto ai piazzali laddove dovessero manifestarsi indifferibili esigenze produttive per l’effettivo e costante supporto alle lavorazioni che si svolgono in galleria.


Trasporti


Le indennità a titolo di concorso spese per il trasporto, urbano ed extraurbano, sono così stabilite:
a. Per gli operai in € 2,48/giorno pari a € 0,31 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia);
b. Per gli impiegati in € 53,63 mensili.
Le predette indennità non sono dovute ai lavoratori che fruiscano dei mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall’impresa. L’indennità di trasporto per gli impiegati, nel caso del part time orizzontale, verrà corrisposta integralmente. Al contrario, nel caso del part time verticale, l’indennità verrà corrisposta rapportandola alle giornate di effettivo lavoro.


Mensa


Fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto in ciascun’impresa e quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale, l’impresa provvederà all’istituzione di un servizio mensa affinché possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere.
Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest’ultimo, per ciascun pasto consumato, di € 5,25.
Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dall’1/3/2022 sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di € 6,48 giornalieri pari a € 0,81 per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia).
L’indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo per esigenze tecnico organizzative dell’impresa.
Per gli impiegati l’indennità sostitutiva dall’1/3/2022 è stabilita in € 140,13 mensili.
Qualora le aziende optassero per l’adozione del ticket elettronico, l’importo giornaliero del sostitutivo mensa sarà pari ad € 7.


Indennità di reperibilità


Qualora l’azienda per esigenze tecnico produttive non straordinarie richieda, per iscritto, ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario di lavoro ordinario, agli stessi spetta una indennità di reperibilità pari a € 10,00 (dieci/00) giornalieri per la reperibilità nelle giornate non festive e pari a € 15,00 (quindici/00) giornalieri per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna.