INPS: prorogato per il 2022 esonero da TFR e ticket licenziamento


l’Inps ha fornito istruzioni operative per l’inoltro delle domande di esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR e dal versamento del c.d. ticket di licenziamento per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021 (messaggio n. 1400 del 29 marzo 2022).


Col messaggio in oggetto l’Inps ha reso nota la proroga per l’anno 2022 delle disposizioni in materia di esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR e dal versamento del c.d. ticket di licenziamento (art. 43-bis, DL 28 settembre 2018, n. 109), già in essere per gli anni 2020 e 2021, a favore delle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria destinatarie negli anni 2019, 2020 e 2021 di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
L’applicazione dei suddetti esoneri deve essere richiesta al Ministero del Lavoro, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) (o in sede di integrazione della stessa domanda), e il relativo decreto ministeriale di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri.
Le aziende interessate, in possesso del decreto ministeriale di autorizzazione, possono, poi, accedere agli sgravi presentando specifica istanza di accesso all’Istituto.
Per quanto attiene alle quote di TFR, l’Inps precisa che in relazione alle specifiche caratteristiche dell’azienda e alle scelte operate dal lavoratore, il TFR può essere destinato alternativamente: ai Fondi di previdenza complementare (decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252); al Fondo di Tesoreria (legge 27 dicembre 2006, n. 296); o accantonato presso il datore di lavoro.


Per la fruizione degli esoneri in oggetto, in particolare, i curatori fallimentari o i commissari straordinari devono inoltrare all’INPS – mediante il modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” – una domanda di ammissione.
l’Inps evidenzia, inoltre, che gli stessi soggetti sono tenuti ad inoltrare all’Ente una nuova domanda di ammissione nel caso in cui vi sia stata una sospensione del trattamento straordinario in ragione della fruizione del trattamento ordinario con causale “emergenza COVID-19”.


Qualora in sede ministeriale siano emessi più provvedimenti di autorizzazione all’esonero riferibili a più unità produttive riconducibili a un’unica matricola, è necessario che l’azienda richiedente presenti più domande tramite il “Portale Agevolazioni” e le stesse dovranno essere riferite a ogni singolo provvedimento di autorizzazione ministeriale.


Per le aziende che hanno sospeso la fruizione di un trattamento di integrazione salariale straordinaria in essere alla data del 23 febbraio 2020, per fruire del trattamento ordinario con causale “emergenza COVID-19”, gli organi della procedura e i rappresentanti dei lavoratori dovranno chiedere al Ministero del Lavoro di adottare un provvedimento integrativo che autorizzi una nuova ripartizione degli oneri per TFR, ottenuto il quale potranno inoltrare all’Istituto istanza di liquidazione delle relative quote.

Permesso di soggiorno per nomadi digitali e lavoratori da remoto extra-Ue


Il Decreto Sostegni-Ter convertito inserisce i nomadi digitali e lavoratori da remoto non appartenenti all’UE tra le categorie di lavoratori stranieri a cui può essere rilasciato il nulla osta al lavoro per casi particolari al dì fuori dei flussi d’ingresso (art. 6-quinquies, D.L. n. 4/2022 conv. con modif. in L. n. 25/2022).

In base alla disciplina del Testo unico immigrazione possono entrare in Italia per motivi di lavoro, al di fuori delle quote per flussi di ingresso, alcune tipologie di lavoratori altamente specializzati o peculiari per il loro tipo di attività. Il loro ingresso è comunque subordinato al rilascio di un nulla osta al lavoro che deve essere richiesto dal datore di lavoro.
L’articolo 6-bis, del Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), inserito in sede di conversione (Legge n. 25/2022), inserisce nell’ambito delle suddette tipologie di lavoratori anche i nomadi digitali e lavoratori da remoto non appartenenti all’UE.
A tal fine, si considerano “nomadi digitali e lavoratori da remoto”, i cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un’impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano.
Nel caso in cui svolgano l’attività in Italia, per tali soggetti:
– non è richiesto il nulla osta al lavoro;
– il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d’ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un’assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell’ordinamento nazionale.


Con successivo decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali (ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso), dei limiti minimi di reddito del richiedente, nonché delle modalità necessarie per la verifica dell’attività lavorativa da svolgere.

Lavoratori occasionali: comunicazione preventiva via mail fino al 30 aprile


Dal prossimo 1 maggio, l’unico canale valido per assolvere l’obbligo della comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali è quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro.

Dal 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale in parola accessibile tramite SPID e CIE.
Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Fino al 30 aprile prossimo, è possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail.
Come anticipato, invece, a decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e non sono ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro (Nota INL 28 marzo 2022, n. 573).

CIRL Panificazione Lombardia: firmato il rinnovo



Siglato il 14/3/2022, tra la UNIONE REGIONALE DEI PANIFICATORI DELLA Lombardia, la Federazione ASSIPAN Lombardia, l’ASSOPANIFICATORI FIESA Confesercenti Lombardia e la FAI-CISL Lombardia, la FLAI-CGIL Lombardia, la UILA-UIL Lombardia, il CIRL Lombardia settore panificazione quadriennio 2022-2025.


ENTE BILATERALE REGIONALE DELLA PANIFICAZIONE


Le Parti al fine di assicurare alle imprese ed ai lavoratori del settore servizi innovativi ed adeguati, oltre ad interventi di sostegno o di integrazione al reddito dei lavoratori, con la sottoscrizione del presente Contratto avviano una rimodulazione dell’impianto di finanziamento del sistema bilaterale regionale, con l’obiettivo, alla luce dell’esperienza di questi anni, di rafforzare il presidio degli RLST in un’ottica di prevenzione e miglioramento continuo dell’impianto di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mantenendo al contempo l’equilibrio economico finanziario di sostenibilità e funzionamento dell’Ente stesso, che rappresenta un concreto presidio di promozione e tutela del settore della panificazione lombarda e delle persone che lavorano nel comparto.
Pertanto, a favore del sistema bilaterale regionale EBIPAL, viene deciso un aumento complessivo dell’attuale dotazione (2,05%) con un più 0,35% (di cui 0,30% a carico del sistema datoriale; da calcolare e versare sull’ammontare della retribuzione utile ai fini del TFR) delle risorse destinate alla contribuzione ad EBIPAL e, al contempo, una rimodulazione del finanziamento complessivo nei diversi fondi di competenza, che dall’1/5/2022 vedrà un nuovo assetto come da tabella seguente:






































DESTINAZIONE FONDO

A carico IMPRESA

A carico LAVORATORE

TOTALE

Fondo comune e di gestione 0,35% 0,35% 0,70%
Mutalizzazione integrazioni Malattia e Infortunio 0,70%   0,70%
Mutualizzazione Previdenza complementare ALIFOND 0,05%   0,05%
Organismo paritetico Sicurezza OPPLSS e finanziamento RLST (0,51%) 0,55%   0,55%
Comitato Formazione Continua ed Apprendistato 0,05% 0,05% 0,10%
Assistenza Contrattuale 0,15% 0,15% 0,30%
TOTALE 1,85% 0,55% 2,40%


CONTRATTUALIZZAZIONE PRESTAZIONI BILATERALI


Le imprese non iscritte all’Ente Bilaterale Nazionale dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo di € 20,00 lordi per ciascuna mensilità.
Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.
Le imprese, a loro volta, non iscritte all’Ente Bilaterale Regionale della Panificazione, dovranno corrispondere, in aggiunta al valore nazionale sopra richiamato, ulteriori € 35,00 lordi per ciascun lavoratore e per ciascuna mensilità.
Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.
Tali elementi retributivi non esonerano le aziende a garantire le prestazioni e le provvidenze previste dagli Enti Bilaterali Nazionali e Regionali della panificazione.
Per le imprese iscritte agli Enti Bilaterali Nazionali e Regionali ed in regola con i versamenti tale aumento è forfettariamente ricompreso nella quota contributiva omnicomprensiva di adesione all’Ente e pertanto non va erogato.


PREMIO REGIONALE PER OBIETTIVI VARIABILE


Per il quadriennio di validità del presente contratto integrativo si conviene di determinare la misura massima erogabile annualmente nel caso della piena realizzazione degli obiettivi prefissati, che verrà riparametrata per livelli con riferimento alla scala parametrale nazionale ed avrà come riferimento i seguenti importi annui:

a) AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO ARTIGIANALE
– anno 2022 € 376,00 per il livello B4, base 100
– anno 2023 € 411,00 per il livello B4, base 100
– anno 2024 € 440,00 per il livello B4, base 100
– anno 2025 € 451,00 per il livello B4, base 100

c) AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO INDUSTRIALE


– anno 2022 € 482,00 per il livello 6°, base 100
– anno 2023 € 521,00 per il livello 6°, base 100
– anno 2024 € 553,00 per il livello 6°, base 100
– anno 2025 € 566,00 per il livello 6°, base 100



PREMIO REGIONALE AD OBIETTIVI E WELFARE CONTRATTUALE


Al fine di incentivare l’adesione al fondo di previdenza complementare contrattuale ALIFOND, viene previsto che la quota di premio che sarà destinata alla previdenza complementare sarà ulteriormente incrementata del 15%. (Esempio numerico: per € 100,00 di premio ad obiettivi raggiunti se destinati ad ALIFOND saranno versati dal datore di lavoro a favore della posizione pensionistiche del lavoratore € 115,00).
Entro 45 gg. dalla firma del contratto verrà predisposta dalle parti una specifica disciplina e modulistica per permettere alle lavoratrici e lavoratori di optare per la “welfarizzazione del premio” esclusivamente a favore della previdenza integrativa contrattuale ALIFOND.