Decreto Ucraina-bis: efficacia retroattiva della sospensione degli adempimenti dei professionisti

I professionisti interessati da malattia o infortunio a causa del Covid-19 possono beneficiare della sospensione degli adempimenti a loro carico su mandato dei clienti. La sospensione è applicabile in relazione agli eventi verificatisi a decorrere dal 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.

Il cd. “Decreto Sostegni ha stabilito che al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell’individuo, in deroga alla normativa vigente alla data del 22 maggio 2021, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato, per sopravvenuta impossibilità dello stesso causata da una condizione di malattia o infortunio dovuta al Covid-19, non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi.
Tale mancato adempimento non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
Nelle ipotesi di malattia o infortunio del professionista connessi al Covid-19, i termini degli adempimenti affidati al professionista sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a 30 giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.
La sospensione dei termini per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari.
Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell’applicazione della sospensione.
Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro i 7 giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di guarigione o fine quarantena.


Nel testo licenziato dal Senato della legge di conversione del D.L. n. 21/2022 (cd. “Decreto Ucraina-bis”) viene previsto che la sospensione per gli adempimenti a carico dei professionisti si applica con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dal 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19).
La disposizione fa salvi gli effetti che nel frattempo si sono prodotti; in particolare:
– non sono rimborsabili sanzioni e interessi eventualmente già pagati;
– sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse, che non possono essere oggetto di riesame o di annullamento.

I chiarimenti del Fisco sui meccanismi transfrontalieri


Sono state fornite le risposte ai quesiti sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione (AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 13 maggio 2022, n. 12/E)

Documentazione da richiedere al “primo” intermediario


La documentazione da richiedere all’intermediario che per primo ha effettuato la comunicazione, ai fini dell’esonero, consiste nella copia della comunicazione trasmessa alla competente Autorità fiscale secondo le linee guida sopra citate, corredata della ricevuta di presentazione con esito positivo. Al riguardo, occorre ribadire che la causa di esonero di cui trattasi ricorre solamente qualora la comunicazione effettuata da altro intermediario «contenga tutte le informazioni che l’intermediario, che intende far valere l’esonero, avrebbe dovuto fornire secondo le disposizioni dello Stato italiano o disposizioni equivalenti».

Riduzione d’imposta e criterio del vantaggio fiscale principale


Ai fini della determinazione della riduzione potenziale d’imposta occorre porre a confronto gli effetti fiscali in presenza del meccanismo con quelli che si verificherebbero in sua assenza. Ciò determina che il confronto debba essere effettuato con l’ipotesi in cui il meccanismo non sia attuato, non rilevando a tal fine altre operazioni alternative. Pertanto, a titolo esemplificativo, in un’ipotesi di trasferimento di hard-to-value-intangibles, elemento distintivo E.2., l’effetto di potenziale riduzione d’imposta deve essere messo a confronto con l’ipotesi in cui il contribuente non ponga in essere la transazione.


 


Termini di presentazione


Il termine per la comunicazione del meccanismo transfrontaliero in caso di fornitore di servizi decorre dal giorno seguente a quello in cui è stata fornita, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza ai fini dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione. Pertanto, rileva la circostanza che il mandato fiduciario fosse in essere nel momento in cui è sorto l’obbligo di comunicazione.

Sanzioni in caso di mancata conservazione della documentazione relativa alle attività degli intermediari e dei contribuenti


Nel caso di violazione dell’obbligo di conservazione della documentazione trova applicazione la seguente disposizione: «Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000»

Sanzioni in caso di mancata comunicazione al contribuente di una causa di esonero da parte dell’intermediario


Non sono sanzionate le ipotesi in cui l’intermediario non comunichi la causa di esonero ad altri intermediari o, in assenza di questi ultimi, al contribuente interessato; di contro è sanzionabile il contribuente che violi l’obbligo di notifica del meccanismo all’Agenzia delle entrate, in assenza di comunicazioni da parte dell’intermediario.

Obbligo di dichiarazione ai fini reddituali in relazione alla comunicazione del numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero


In caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il contribuente non è tenuto a presentare comunque la dichiarazione al solo fine di comunicare il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero.


Le nuove retribuzioni per il CCNL Consorzi Agrari



Calcolate, redazionalmente, le nuove tabelle retributive a seguito del rinnovo del CCNL per i dipendenti dei Consorzi Agrari.


 


Negli scorsi giorni è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL per i dipendenti dei Consorzi Agrari.
L’accordo, che copre il  quadriennio 1 ° gennaio 2020-31 dicembre 2023, prevede che lo stipendio base del 3° Livello venga incrementato con le decorrenze sotto specificate dei seguenti importi mensili al lordo delle ritenute di legge:
– dal 1° giugno 2022: € 65,00
– dal 1° gennaio 2023: € 30,00
Di seguito le tabelle degli aumenti e i relativi minimi retributivi calcolati redazionalmente in base ai parametri contrattuali
















































LIvello

param

Aumento dall’1/6/2022

Aumento dall’ 1/1/2023

Q 206,65 91,36 42,17
1 206,65 91,36 42,17
2 187,04 82,69 38,17
3S 159,75 70,63 32,60
3 147,02 65,00 30,00
4S 137,16 60,64 27,99
4 128,46 56,79 26,21
5 115,14 50,91 23,49
6 100 44,21 20,41
















































Livello

Minimo vigente

Minimo dall’1/6/2022

Minimo dall’1/1/2023

Q 1.875,65 1.967,01 2.009,18
1 1.875,65 1.967,01 2.009,18
2 1.697,65 1.780,34 1.818,51
3S 1.449,97 1.520,60 1.553,20
3 1.334,42 1.399,42 1.429,42
4S 1.244,92 1.305,56 1.333,55
4 1.165,98 1.222,77 1.248,99
5 1.045,08 1.095,99 1.119,48
6 907,65 951,86 972,27

“Break Formativo” per le imprese industriali di Varese

Siglato il 28 aprile 2022, tra l’Unione degli Industriali della Provincia di Varese e la CGIL di Varese, la CISL dei Laghi, la UIL di Varese, l’accordo sul “Break Formativo”.

Le Parti promuovono la realizzazione di un progetto sperimentale che si pone l’obiettivo di diffondere in maniera trasversale la metodologia dei “break formativi” quale metodo di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro particolarmente incisivo ed efficace.
La sperimentazione avrà durata di 18 mesi e le modalità operative, dettagliate nell’allegato progetto, possono essere così sinteticamente declinate:
– Fase 1: Univa e Cgil, Cisl e Uil si impegnano a definire, per il tramite dell’Organismo Paritetico Provinciale, il programma di un corso di formazione pilota “base” avente ad oggetto l’organizzazione e la gestione dei break formativi. Il corso è rivolto a RSPP e RLS delle aziende coinvolte.
– Fase 2: Univa individua un panel di aziende tester (coinvolgendo aziende di diversi settori, dimensione ed estrazione territoriale), diffonde e valorizza l’iniziativa e ne agevola l’adesione. Il corso di formazione viene erogato da Univa Servizi, attraverso il coinvolgimento di formatori esperti e qualificati con il supporto organizzativo e il tutoraggio di OPP Varese.
– Fase 3: l’Organismo Paritetico Provinciale provvede all’attività di monitoraggio derivante dalla successiva implementazione di break formativi all’interno del campione di aziende. L’attività di monitoraggio sarà effettuata in seguito all’inoltro delle richieste di collaborazione indirizzate al medesimo organismo così come previsto dall’art. 37 del DLgs 81/2008 e s.m.i. e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
– Fase 4: il progetto si conclude con la presentazione dei risultati e la analisi strategica della efficacia progetto.