Linee guida per le piccole produzioni agro-alimentari


Pubblicata nella G.U. 22 aprile 2022, n. 94, la Legge 01 aprile 2022, n. 30 recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agro-alimentari di origine locale.

Per piccole produzioni locali (PPL) si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell’azienda, destinati all’alimentazione umana, ottenuti presso un’azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell’ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.
Per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall’azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto che abbia la propria sede nell’ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o delle province contermini.


Le aziende PPL sono identificate con apposito logo che deve essere esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati oppure all’interno dei locali, anche degli esercizi della grande distribuzione, e deve essere pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti.


La vendita diretta al consumatore finale dei prodotti PPL e il consumo immediato possono avvenire:
– presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi compresa la malga, purché gestiti dal medesimo imprenditore agricolo;
– nell’ambito di mercati, fiere e altri eventi o manifestazioni, da parte del medesimo imprenditore agricolo;
– negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.


La produzione e la commercializzazione dei prodotti PPL deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti dell’igiene sui prodotti alimentari e di quelle specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.


I locali già registrati sono ritenuti conformi per l’attività sui prodotti PPL.
Possono essere istituiti corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL, da svolgersi nella regione o provincia autonoma nel cui territorio ha luogo l’attività dell’azienda. Il corso, ove istituito, deve essere frequentato entro 15 mesi dalla registrazione dell’attività e in ogni caso prima dell’avvio delle lavorazioni, a meno che l’operatore interessato, o il personale che lo coadiuva, non abbia ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare giudicati adeguati da parte dell’autorità competente rispetto alla tipologia di prodotti PPL di interesse.


L’imprenditore che immette sul mercato prodotti qualificandoli erroneamente come PPL è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro. In tal caso, in caso di utilizzo del logo è disposta altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d’uso del logo stesso per un periodo da 1 a 3 mesi e in caso di reiterazione della violazione la revoca della licenza d’uso del logo.


ASSOCIAZIONI e CGIL CISL UIL: Accordo di solidarietà per il popolo ucraino

Il giorno 25/3/2022, tra CASARTIGIANI, CNA, CONFAGRICOLTURA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFETRA, CONFIMINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL, si è sottoscritto l’Accordo di solidarietà per il popolo ucraino

Le Confederazioni Cgil Cisl Uil e le Associazioni Datoriali CASARTIGIANI, CNA, CONFAGRICOLTURA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFETRA, CONFIMI INDUSTRIA, condividendo i valori della Pace, della Democrazia, della Solidarietà, dell’amicizia dei Popoli, di fronte alla drammatica situazione che la guerra sta determinando in Ucraina, con milioni di profughi, hanno concordato di impegnarsi attraverso un sostegno mirato a sviluppare azioni concrete destinate a finalità umanitarie per il popolo ucraino nell’emergenza e per il futuro.
A tale scopo è stato attivato un conto corrente bancario denominato “CGIL CISL UIL Fondo di solidarietà per il popolo ucraino”, IBAN: IT90N0103003201000003300022, dove far confluire contributi volontari da parte delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese da raccogliere nelle modalità che i diversi soggetti intenderanno individuare.
Le Organizzazioni firmatarie del suddetto Accordo effettueranno puntuale valutazione delle modalità di intervento umanitario attraverso la nomina di un “Comitato di indirizzo”.
La raccolta dei contributi avrà termine il 31 ottobre 2022.

C.E.R.T. – Cassa Edile Regionale Toscana: contribuzione in vigore dall’1/3/2022



La Cassa Edile Regionale Toscana – C.E.R.T. – pubblica le percentuali di contribuzione in vigore dal 1 marzo 2022 per le imprese che applicano i diversi CCNL per i settori dell’Edilizia


Percentuale di contribuzione alla C.E.R.T., in vigore dal 1 Marzo 2022, da calcolarsi sulla retribuzione lorda:


– è pari al 9,77% per le azienda che applicano il CCNL Coopertive.


– è pari al 9,63% per le azienda che applicano il CCNL CONFAPI – ANIEM – ARTIGIANI – INDUSTRIA


CCNL EDILI COOPERATIVE































































Tipo

Totale

Imprese

Lavoratori

Gestione 2,540% 2,130% 0,410%
Formazione e Sicurezza 0,800% 0,800%  
APEO 3,610% 3,610%  
Vestiario 0,500% 0,500%  
Q.A.C.T. 0,964% 0,482% 0,482
Q.A.C.N. 0,356% 0,178% 0,178
Fondo Sanitario 0,600% 0,600%  
Fondo Prepensionamenti 0,200% 0,200%  
Fondo Incentivo Occupazione 0,100% 0,100%  
Complessivo 9,67% 8,60% 1,070%
CONTRIBUTO RLST 0,100% 0,100%  
TOTALE 9,77% 8,70% 1,07%


CCNL EDILI: CONFAPI – ANIEM – ARTIGIANI – INDUSTRIA































































Tipo

Totale

Imprese

Lavoratori

Gestione 2,300% 1,930% 0,370%
Formazione e Sicurezza 0,800% 0,800%  
APEO 3,610% 3,610%  
Vestiario 0,500% 0,500%  
Q.A.C.T. 0,960% 0,480% 0,480
Q.A.C.N. 0,360% 0,180% 0,180
Fondo Sanitario 0,600% 0,600%  
Fondo Prepensionamenti 0,200% 0,200%  
Fondo Incentivo Occupazione 0,100% 0,100%  
Complessivo 9,430% 8,400% 1,030%
CONTRIBUTO RLST 0,200% 0,200%  
TOTALE 9,630% 8,600% 1,030%

Modalità di tassazione del trattamento di fine mandato in caso di società estinta


Il trattamento di fine mandato è un’indennità che le società possono corrispondere agli amministratori/collaboratori alla scadenza del loro mandato e che si forma per effetto dell’accantonamento pluriennale, in apposito fondo, di una quota parte del compenso spettante agli amministratori/collaboratori per il loro ufficio. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 21 aprile 2022, n. 204)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria, l’Istante rappresenta di essere stato liquidatore di una Società, cancellata dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma in data gg/mm/aaaa.
L’Istante riferisce di aver appreso, dopo la cessazione della Società, dell’esistenza di una polizza, stipulata dalla Società prima della cessazione, per il Trattamento di Fine Mandato (TFM) in ” favore di un socio, procuratore della” Società. Il beneficiario della polizza è l’assicurato, ovvero il ” Procuratore” della Società.
Tenuto conto che la compagnia di assicurazione deve provvedere alla liquidazione delle somme al beneficiario ” Socio Procuratore”, l’ Istante chiede di chiarire se occorra “effettuare il versamento delle Ritenute Fiscali” da parte della Società estinta e, pertanto, se possa provvedere in qualità di liquidatore.
Per il Fisco, nel caso di specie, il liquidatore istante fa presente che, successivamente alla cancellazione della Società dal Registro delle Imprese, avvenuta in data 1° ottobre 2020, ha appreso che a un Socio Procuratore sarebbe stato erogato il trattamento di fine mandato per effetto di una polizza assicurativa sottoscritta dalla Società estinta.
Al riguardo, si ritiene che, poiché alla data di erogazione delle somme (allo stato non ancora attuata), la Società risulta cancellata dal Registro delle Imprese e, dunque, estinta, le predette somme non potranno essere assoggettate a ritenuta.
Per completezza, si rileva che, in linea generale, il trattamento di fine mandato è un’indennità che le società possono corrispondere agli amministratori/collaboratori alla scadenza del loro mandato e che si forma per effetto dell’accantonamento pluriennale, in apposito fondo, di una quota parte del compenso spettante agli amministratori/collaboratori per il loro ufficio.