ISA: approvate le nuove specifiche tecniche


Definiti contenuto e caratteristiche tecniche per la richiesta degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021 da parte dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica all’Agenzia tramite Entratel (Agenzia Entrate – provvedimento 21 aprile 2022, n. 136193).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze nel decreto del 21 marzo 2022 ha previsto la necessità di ulteriori dati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Tali ulteriori dati sono direttamente utilizzati dai contribuenti interessati per l’applicazione degli indici oppure, laddove ritenuti non corretti e ove consentito, possono essere dagli stessi modificati.
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le specifiche tecniche con cui predisporre i file:


– contenente l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati;


– contenente l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica, non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, risultano delegati alla richiesta dei dati in argomento;


– contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d’imposta 2021.


Conversione Decreto bollette: novità sulla cessione del credito


Con 207 voti favorevoli, 38 contrari e nessuna astensione, l’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione definitiva, nel testo licenziato dalla Camera, del ddl n. 2588, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 sul contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale. Di seguito le novità introdotte sulle agevolazioni fiscali mediante sconto in fattura e cessione del credito (Senato – Comunicato 21 aprile 2022).

L’articolo 29-bis, inserito dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina dell’utilizzo di alcune agevolazioni fiscali mediante sconto in fattura e cessione del credito.
Per effetto delle modifiche in esame, dunque, nel caso di fruizione delle detrazioni sotto forma di sconto in fattura e credito di imposta cedibile, oltre alle tre cessioni effettuabili a legislazione vigente (una libera, e le due successive vincolate, ovvero in favore di banche e intermediari), si consente esclusivamente alle banche che abbiano esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, di effettuare un’ulteriore quarta cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.
Le norme in commento si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.


Regime forfetario: attività svolta precedentemente in un Paese Estero


Per poter applicare l’aliquota ridotta al reddito imponibile occorre il requisito di “novità”, requisito che risulta essere escluso qualora il professionista intenda proseguire la medesima attività svolta nel Paese Estero e rivolgerla agli stessi clienti. (Agenzia delle entrate – Risposta 20 aprile 2022, n. 197)

Nella fattispecie esaminata dal Fisco l’istante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di optare per il regime forfetario (art. 1, co. da 54 a 89, legge n. 190 del 2014). Riferisce, in particolare, di essere residente da più di tre anni nel Paese Estero, dove svolge attività professionale mediante utilizzo di partita iva estera, e di voler trasferire la propria residenza in Italia, per ivi continuare l’esercizio della precedente attività a servizio dei medesimi clienti esteri (con contestuale chiusura della posizione Iva all’estero), optando per il regime forfetario.
Al riguardo, rappresenta il dubbio circa la possibilità di fruire o meno dell’aliquota ridotta (5 per cento) prevista per le nuove attività produttive, evidenziando che la normativa di riferimento non fornisce indicazioni univoche sul punto.
L’istante, pur sottolineando che l’attività che lo stesso intende svolgere in Italia sarà la medesima attività svolta nel Paese Estero e sarà rivolta agli stessi clienti, ritiene che ciò non pregiudicherà la sussistenza dei requisiti per fruire dell’aliquota ridotta al 5 per cento, prevista dal comma 65 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
Tale disposizione, infatti, farebbe implicito riferimento al requisito di novità riferendosi a precedenti attività svolte con una partita iva italiana, ipotesi nella quale non rientra l’istante, che quindi dovrebbe poter aprire la partita iva in Italia nel 2022 ed applicare il regime forfetario con aliquota ridotta al 5 per cento sino al quinto anno di attività (2026).
Secondo l’Amministrazione finanziaria, seppur possa fruire del regime forfetario (sussistendone tutti gli altri requisiti), l’istante dovrà determinare il reddito imponibile ai sensi del comma 64 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, senza poter applicare l’aliquota ridotta di cui al successivo comma 65, in quanto il predetto requisito di “novità” risulta essere escluso per espressa dichiarazione dell’istante, il quale afferma che intende proseguire la « medesima attività svolta nel Paese Estero» e che la stessa «sarà rivolta agli stessi clienti».

Percorsi formativi per i beneficiari di ISCRO: competenza a regioni e province autonome


Alla fruizione dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) sono associati percorsi formativi che hanno lo scopo di fornire ai beneficiari l’aggiornamento professionale utili al reinserimento nel mercato di riferimento. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che la competenza per la definizione dei percorsi di aggiornamento spetta alle regioni e province autonome (Decreto 24 marzo 2022).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che i percorsi di aggiornamento professionale previsti per i beneficiari dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) devono rispondere ai seguenti criteri:
a) mantenimento e aggiornamento delle conoscenze, abilità e competenze possedute dal beneficiario ai fini dell’adeguamento ai mutamenti della domanda del settore di mercato di riferimento;
b) acquisizione di un livello di conoscenze, abilità e competenze incrementali rispetto a quelle inizialmente possedute, spendibili nel contesto lavorativo di riferimento e in coerenza con il fabbisogno formativo del lavoratore.
La competenza per la definizione dei percorsi di aggiornamento professionale è demandata alle regioni e alle province autonome, nell’ambito della propria offerta formativa.
Regioni e province autonome definiscono i percorsi formativi anche mediante accordi con le associazioni professionali, individuando i requisiti per la validità dei percorsi ai fini dell’assolvimento dell’impegno formativo, della spendibilità degli apprendimenti acquisiti nel rispetto della normativa vigente inerente al Sistema nazionale di certificazione delle competenze.
A tal fine, le regioni e le province autonome rendono consultabili sui propri portali istituzionali e per settore economico professionale, i percorsi di aggiornamento professionale effettivamente disponibili, mettendo a disposizione un’area dedicata per consultare il catalogo e iscriversi alle iniziative di interesse.
La domanda di ISCRO, presentata all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità ed è trasmessa all’ANPAL ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
Ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato, i beneficiari dell’ISCRO devono contattare i centri per l’impiego entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, secondo le modalità definite dalle regioni e province autonome; in mancanza, sono convocati dal centro per l’impiego entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
I dati relativi all’esperienza formativa sono registrati nel fascicolo elettronico del lavoratore.