CFP perequativo: per la determinazione occhio alla dichiarazione dei redditi


Ai fini della richiesta del contributo a fondo perequativo previsto dal DL Sostegni-bis, per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio, occorre far riferimento agli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi (relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia del 4 settembre 2021, per ciascun modello di dichiarazione (Agenzia Entrate – risposta 20 aprile 2022, n. 199).

L’art. 1, co. 16-27, D.L. n. 73/2021, conv. con modif. in L. n. 106/2021 ha riconosciuto a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, un contributo a fondo perduto subordinato al conseguimento di un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Tale contributo a differenza degli altri contributi a fondo perduto, non si basa sul calo di un mese o di una media mensile di fatturato e corrispettivi, ma sul peggioramento dell’intero risultato economico d’esercizio subito durante il periodo di massima pandemia coincidente con l’anno 2020 rispetto al 2019, ed è calcolato seguendo un meccanismo che tiene conto dei precedenti contributi a fondo perduto istituiti per sostenere gli operatori economici colpiti dagli effetti negativi della pandemia da COVID-19.
Pertanto, in considerazione della crisi economica diffusa derivante dalla pandemia da COVID-19 e con l’obiettivo di velocizzare l’erogazione dei suddetti contributi a fondo perduto riducendo le valutazioni di carattere soggettivo in merito ai fattori che possano aver originato il peggioramento dei risultati economici dei singoli soggetti, il calcolo del contributo perequativo è semplificato. Infatti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, n. 227357, gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi (relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) da considerare per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio, sono stati individuati nell’allegato A al menzionato provvedimento. Pertanto, ai fini del calcolo del peggioramento del risultato d’esercizio (o del risultato economico d’esercizio) assume valenza il dato fiscale desumibile dal rigo della dichiarazione dei redditi espressamente indicato nella Tabella A allegata al provvedimento dell’Agenzia delle entrate 4 settembre 2021, n. 227357.


Adesione dei liberi professionisti al Fondo Fon.Te

Dal 1° aprile 2022 potranno aderire i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi al Fondo di pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario, commercio turismo e servizi.

Ai sensi dello Statuto del Fondo Fon.Te, possono iscriversi a Fon.Te. gli imprenditori, i liberi professionisti, lavoratori autonomi (non necessariamente con partita iva), inclusi titolari di imprese individuali e familiari, partecipanti alle imprese familiari, che siano associati a Confcommercio, ossia Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS o abbiano un rapporto di collaborazione non occasionale con aziende che applicano ai loro dipendenti uno dei seguenti contratti collettivi nazionali: CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario, Distribuzione, Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS; CCNL Pubblici Esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, turismo sottoscritto da FIPE (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS; CCNL Imprese di viaggi e Turismo sottoscritto da FIAVET (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS; CCNL Aziende del settore Turismo sottoscritto da Faita e Federalberghi (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat- Cisl, UILTuCS.
Fermo restando la facoltà di determinare liberamente l’entità della contribuzione alla previdenza complementare, il versamento minimo annuale destinato al Fondo è pari a 1.200 euro, versabili in una unica soluzione o rateizzabili o, in alternativa, nella percentuale del 3% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d’imposta dell’anno precedente.


L’iscritto sarà tenuto al versamento del contributo di adesione una tantum, fissato per i liberi professionisti e lavoratori autonomi, nella misura di 30 euro che saranno prelevati alla prima contribuzione utile.

Bonus pubblicità: approvazione dell’elenco dei soggetti ammessi


Modalità per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (DPCM 07 aprile 2022 – Dipartimento per l’informazione e l’editoria)

È stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d’imposta per l’anno 2021 con l’indicazione dei singoli importi potenzialmente fruibili, come risultanti dalle comunicazioni pervenute dall’Agenzia delle entrate.
La somma indicata in corrispondenza di ciascun soggetto ammesso alla fruizione costituisce l’importo potenzialmente fruibile dalla generalità dei soggetti ammessi.
Per tutti i soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta, gli importi riportati nell’elenco costituiscono gli importi fruibili a condizione che non vengano superati i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, in relazione ad eventuali altri aiuti, in qualsiasi forma goduti o in godimento da parte del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, secondo quanto stabilito dalla citata normativa europea e dalla normativa italiana sugli aiuti de minimis nonché dal Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Per la generalità dei soggetti ammessi, il credito d’imposta può essere fruito – mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate – a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente provvedimento e del relativo elenco allegato sul sito Internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it.
Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad euro 150.000,00 – fatta salva l’ipotesi che il soggetto abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (per le categorie di operatori economici ivi previste) – il credito d’imposta può essere fruito, mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva.
Il credito d’imposta è revocato in ogni momento, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, anche in esito all’attività di controllo ordinariamente effettuata dalla Guardia di Finanza.
La Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Agenzia delle entrate effettuano, nell’ambito delle rispettive competenze, i controlli previsti dalla legge in ordine al rispetto, da parte dei soggetti beneficiari, delle condizioni per la corretta fruizione del credito.
Qualora l’Agenzia delle entrate, nell’ambito degli adempimenti, accerti l’impossibilità di registrazione del credito d’imposta per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, provvede a darne comunicazione in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della revoca del beneficio concesso.


Convenzioni formative per la “qualifica professionale “ai fini AEO


Forniti chiarimenti sulla convenzione relativa all’organizzazione dei corsi ai fini dell’attività formativa per il conseguimento della “qualifica professionale “ai fini AEO (Agenzia delle dogane e dei monopoli – Comunicato 19 aprile 2022).

Per chiedere l’accreditamento ai fini doganali di corsi formativi utili anche all’ottenimento della cosiddetta “qualifica professionale ai fini AEO”, prevista ai sensi dell’articolo 39, lettera d) del Regolamento UE n. 952/2013, i soggetti titolati dovranno procedere sulla base dello schema di Convenzione appositamente previsto, disponibile alla sezione del sito ADM (link: Home -> L’attività -> Dogane -> Operatore Economico Autorizzato –> AEO -> Attività formativa per il conseguimento della “Qualifica Professionale” ai fini AEO –> Convenzioni formative).
Per la dovuta uniformità amministrativa, l’Agenzia in materia rinvia:


– alla Determinazione Direttoriale prot.n. 123923/RU del 29 aprile 2020, che regola l’iter relativo all’accreditamento preventivo dell’attività di formazione presentata dai soggetti erogatori;
– allo schema di Convenzione per la disciplina delle docenze prestate dal personale ADM ai corsi precedentemente accreditati e per regolamentare gli aspetti amministrativi connessi a tali docenze;
– all’elenco aggiornato dei corsi formativi accreditati pubblicati nella specifica sezione del sito di ADM.