Piccole e medie imprese: le novità nel DDL del Governo

Il Consiglio dei ministri, su proposta del MIMIT, durante la seduta del 23 dicembre 2024, ha avviato l’esame di un disegno di legge annuale sulle Piccole e medie imprese (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 23 dicembre 2024, n. 109). 

Il Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024 ha avviato l’esame del disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese.

 

Il provvedimento interviene, tra gli altri, sui seguenti profili:

  • sospensione di imposta in favore delle imprese aderenti ad un contratto di rete;

  • risorse per programmi di investimento nella filiera della moda;

  • centrali consortili” quali enti mutualistici di sistema;

  • pensionamento flessibile, mediante riduzione dell’orario di lavoro di lavoratori in procinto di raggiungere l’età pensionabile e contestuale assunzione di

  • lavoratore di età non superiore a 34 anni;

  • riforma della disciplina dei confidi;

  • fattispecie oggetto di cartolarizzazione estendendola ai destocking di magazzino;

  • esonero dall’assicurazione obbligatoria ai carrelli elevatori e veicoli utilizzati in zone portuali e aeroportuali;

  • modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

  • disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, anche in “lavoro agile”;

  • definizione degli operatori del settore Horeca;

  • termini previsti perché i Consorzi industriali possano riacquistare le aree cedute;

  • contrasto alle false recensioni online;

  • testo unico in materia di start up innovative, incubatori di start up e PMI innovative;

  • ruolo e funzioni del Garante per le micro, piccole e medie imprese.

Il conguaglio dei contributi previdenziali e assistenziali di fine anno 2024: le indicazioni

Forniti chiarimenti sulle operazioni in questione per i datori di lavoro che utilizzano il flusso UniEmens (INPS, circolare 23 dicembre 2024, n. 108).

L’INPS ha fornito indicazioni riguardanti le modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2024, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione. I chiarimenti e le precisazioni sono indirizzati ai datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens, nonché ai datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso UniEmens ListaPosPA.

In particolare, vengono illustrate le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

– elementi variabili della retribuzione, ai sensi del D:M. 7 ottobre 1993;

– massimale contributivo e pensionabile (articolo 2, comma 18, Legge n. 335/1995);

– contributo aggiuntivo IVS 1% (articolo 3-ter, D.L. n. 384/1992);

– conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;

fringe benefits esenti non superiori al limite di 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti ed elevato a 2000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico per l’anno 2024 (articolo 1, comma 16, Legge n. 213/2023 e dell’articolo 51, comma 3, D.P.R. n. 917/1986);

mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

auto aziendali a uso promiscuo;

prestiti ai dipendenti;

– conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;

– rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;

– gestione delle operazioni societarie.

I termini per l’effettuazione del conguaglio

I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2024” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2025), anche con quella di competenza di “gennaio 2025” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2025), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie. 

Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’INPS fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2025” (scadenza di pagamento 16 marzo 2025), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2025.

Per alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall’articolo 22 della Legge n. 177/1976, potrà avvenire anche con la denuncia di competenza del mese di “febbraio 2025”.

 

 

 

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Introdotte importanti novità amministrative ed economiche

Le Parti sociali Uneba, Cgil Fp, Cisl Fp, Fisascat Cisl, Uiltucs e Uil Fpl, il 20 dicembre 2024 hanno siglato il rinnovo del contratto di settore che decorre dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025. 
Dal punto di vista economico, l’accordo prevede degli aumenti medi lordi del 10,4% pari a 145,00 euro sul livello 4S, così erogati:
– prima tranche pari a 70,00 euro con la retribuzione di ottobre 2024;
– seconda tranche di 50,00 euro a luglio 2025;
– terza tranche di 25,00 euro con la busta paga di marzo 2026.
Si riportano di seguito le ulteriori novità introdotte:
– per l’assistenza sanitaria integrativa, previsto l’aumento di 2,00 euro a carico del datore di lavoro a partire dal 1° gennaio 2026;
– abolito il TEP (Trattamento Economico Progressivo);
– introdotta la quantificazione di 15 minuti nell’orario di lavoro per la vestizione e svestizione;
– integrazione della retribuzione al 100% per il periodo di maternità obbligatoria;
– inserite le causali per i contratti a termine e rafforzata la clausola di stabilizzazione (elevata al 30%) per i lavoratori precari.
Infine, con riferimento alla classificazione del personale, si prevede l’unificazione dell’inquadramento dell’educatore al livello 3S e l’inquadramento unico in 4S per il personale OSS. Inoltre, è stata ottenuta l’abolizione del 7° livello relativo all’inquadramento del “personale di fatica e/o pulizia”.

CCNL Turismo Catene Alberghiere: rinnovato il contratto

A livello economico previsto un aumento di 200,00 euro in quattro tranches, cinque per le agenzie di viaggio e i tour operator ed un importo a titolo di una tantum pari a 450,00 euro, 320,00 euro per le imprese di viaggio 

Nei giorni scorsi è stata sottoscritta da Aica, Federturismo e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs l’ipotesi di rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende dell’Industria turistica.
Il rinnovo decorre dal 1° gennaio 2025 e prevede, a livello economico, un aumento economico a regime di 200,00 euro distribuiti in quattro tranches (cinque per le agenzie di viaggio e i tour operator) ed un importo a titolo di una tantum pari a 450,00 euro (320,00 euro per le imprese di viaggio).
E’ previsto un elemento economico di garanzia, fino a 186,00 euro, qualora non venga definito un accordo integrativo entro sei mesi dalla presentazione di una piattaforma da parte dei sindacati.
A livello normativo, sono previste:
– maggiori tutele sulla genitorialità, con la disciplina dei congedi di maternità, dei riposi giornalieri e dei congedi parentali,  da computare nell’anzianità di servizio ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità.
– in tema di parità di genere, viene prevista la possibilità di istituire nelle aziende con più di 50 dipendenti la figura denominata “Garante della parità”, 
–  ulteriori tre mesi di congedo oltre le previsioni di legge, per le lavoratrici vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione certificati, con il diritto alla corresponsione di una indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di  trasferimento ad altra unità produttiva.
Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa, a decorrere dal 2027, è stabilito un aumento del contributo al fondo Fon.Tur. pari a 3,00 euro.