Legge di bilancio 2024, i provvedimenti sul lavoro

Tra i punti più importanti, la proroga dell’esonero contributivo per i dipendenti, l’elevazione del limite di esenzione fiscale per i fringe benefit, lo sgravio per le lavoratrici madri (Legge 30 dicembre 2023, n. 213).

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023): molteplici gli interventi in materia di lavoro e di previdenza, tra i quali spiccano la proroga per tutto il 2024 dell’esonero contributivo per i lavoratori dipendenti (7% per i redditi fino a 25.000 euro, 6% per i redditi fino a 35.000 euro), le misure per le madri lavoratrici e la detassazione per i premi di produttività e la rivisitazione dei limiti di esenzione per i fringe benefit.

Il taglio del cuneo fiscale

La Legge di bilancio 2024 al comma 15 dell’articolo 1 proroga, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati pari al 6% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro (fino a 35.000 euro annui) e al 7% se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro (fino a 25.000 euro annui.

Lavoratrici madri

I commi da 180 a 182 stabiliscono, per il triennio 2024-2026, un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, madri di 3 o più figli, fino al diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo. Limitatamente al 2024, lo stesso esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 2 figli, fino al decimo anno di età da parte del figlio più piccolo.

Fringe benefit

Per quel che riguarda i fringe benefit, si eleva (commi 16 e 17), per il periodo d’imposta 2024, da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile e dalla tassazione sostitutiva agevolata del lavoratore dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo, delle somme erogate o rimborsate
dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l’affitto o il mutuo della prima casa. Confermata la detassazione dei premi produttività al 5% (comma 18).

Deduzioni per le imprese che assumono

Vi sono maggiori deduzioni, dal 120% fino al 130%, per assunzioni a tempo indeterminato di giovani, donne, lavoratori di categorie svantaggiate ed ex percettori del Reddito di cittadinanza. Previsti 1,3 miliardi per finanziare l’agevolazione.

Detassazione del lavoro notturno e festivo turistico-alberghiero

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, si riconosce (commi da 21 a 25) una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi, in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere con un reddito fino a 40.000 euro.

Sgravio per l’assunzione di donne vittime di violenza

I commi da 191 a 193 riconoscono  uno sgravio contributivo totale (entro determinati
limiti di spesa) in favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del contributo denominato Reddito di libertà. Tale sgravio è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di 24 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato, di 12 mesi se è a termine e di 18 se si tratta di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.

Pensioni

Sul versante previdenziale, tra l’altro, proroga l’istituto dell’APE sociale per il 2024 ed eleva il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi (commi 136 e 137); estende Quota 103 a chi raggiunge i requisiti previsti (63 anni di età più 41 anni di contributi) nel corso del 2024, disponendo che la pensione così maturata sia liquidata con il sistema contributivo integrale. Inoltre, si prevede che fino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, l’importo non può essere superiore a 4 volte il minimo (anziché 5) e che le finestre siano di 8 mesi per i soggetti privati e di 9 mesi per i soggetti pubblici (al posto, rispettivamente, di 4 e 7 mesi) (commi 139 e 140).

Integrazione salariale

Per quel che riguarda l’indennità e di trattamenti di integrazione salariale i commi da 142 a 155 prevedono il riconoscimento a regime, per 6 mensilità, dell’indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata in possesso di determinati requisiti.

Inoltre, si prorogano (commi da 168 a 176) alcune misure quali le indennità previste per i lavoratori dei call center e per i pescatori in caso di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, la CIGS per le imprese che cessano l’attività produttiva e per le imprese di interesse strategico
nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, l’integrazione economica della CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, il trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate. Inoltre vengono stanziate ulteriori risorse per la CIGS per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa e per la CIGS connessa alla
riorganizzazione o crisi aziendale.

Delega fiscale: pubblicato in G.U. D.Lgs. sulla fiscalità internazionale

In attuazione della delega fiscale in materia di fiscalità internazionale è stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale del 28 dicembre 2023, n. 301, Il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.

Le prime disposizioni del Decreto interessano la delicata questione della determinazione della residenza fiscale.

Nello specifico, all’articolo 1 è previsto che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti.

Per quanto, invece, riguarda la residenza delle società e degli enti, all’articolo 2 vengono fatte modifiche l’articolo 73 del TUIR.

 

L’articolo 5 prevede un nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, stabilendo che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare al ricorrere di determinate condizioni. Le disposizioni di tale articolo si applicano a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d’imposta successivi. Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell’anno 2024 le disposizioni dell’articolo 5 si applicano per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente è divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi, negli ulteriori tre periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

 

Al fine, poi, di promuovere lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche, l’articolo 6 stabilisce che i redditi derivanti da attività di impresa e dall’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata, svolte in un Paese estero non appartenente all’UE o allo Spazio economico europeo, trasferite nel territorio dello Stato, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per il 50% del relativo ammontare nel periodo di imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento e nei cinque periodi di imposta successivi.

 

All’interno della riforma della fiscalità internazionale, l’intero Titolo II è dedicato al recepimento della Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022 in materia di imposizione minima globale, al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese, secondo l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alle regole OCSE adottate il 14 dicembre 2021.

Al riguardo vengono trattati nel dettaglio:

  • l’imposta minima integrativa, suppletiva e nazionale;

  • la procedura di calcolo del reddito o perdita rilevante;

  • il calcolo delle imposte rilevanti rettificate;

  • il calcolo dell’aliquota d’imposizione effettiva e dell’imposizione integrativa;

  • il calcolo della soglia rilevante di ricavi in caso di fusioni e scissioni di gruppi multinazionali e nazionali;

  • i regimi di neutralità fiscale e imposizione delle distribuzioni.

Autoliquidazione 2023/2024: istruzioni operative dall’INAIL

L’INAIL rende note le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2023/2024, riepilogando le scadenze e le modalità di adempimento per i datori di lavoro e ricordando anche quali sono le riduzioni contributive attualmente previste (INAIL, nota 27 dicembre 2023, n. 13439).

Arrivano dall’INAIL le indicazioni per l’autoliquidazione relativa all’anno 2023/2024.

 

Termini e modalità di presentazione delle dichiarazioni

 

Innanzitutto si ricorda che il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2023 è fissato al 29 febbraio 2024, mentre resta fermo al 16 febbraio 2024 quello per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale.

 

Infatti, il premio di autoliquidazione può essere pagato anche in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, con applicazione, sulle rate successive alla prima, degli interessi calcolati al tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2023 determinato dal MEF. Chi sceglie questa modalità di pagamento deve darne comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.  

 

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”.

 

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”, servizio tramite il quale è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell’equipaggio.

 

Nel caso in cui i datori di lavoro presumano di erogare nell’anno 2024 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2023 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2024), gli stessi devono inviare all’INAIL, entro il 16 febbraio 2024, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte con il servizio “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2024.

 

Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2024 in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nel 2023, fatti salvi i controlli che l’Istituto può disporre in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

 

Le date a partire dalle quali saranno disponibili sul sito istituzionale i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2023-2024 sono le seguenti:

 

– Riduzione di Presunto (PAT): 4 gennaio 2024;

– Riduzione di Presunto (PAN): 2 gennaio 2024;

– Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 11 gennaio 2024;

– AL.P.I. online (PAT): 11 gennaio 2024;

– Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 11 gennaio 2024;

– Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2024.

 

Riduzioni del premio assicurativo

 

Nella nota in oggetto l’INAIL riepiloga poi quali sono le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2023/2024 e attualmente vigenti.

 

In particolare, si tratta di:

 

1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT);

2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN);

3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN);

4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT);

5.Riduzione per le imprese artigiane (PAT);

6. Riduzione per Campione d’Italia (PAT);

7. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT);

8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT);

9. Incentivi per assunzioni Legge n. 92/2012, art. 4, commi 8 -11 (PAT).

 

 

Edilcassa Veneto: contributo Una Tantum per malattia o infortunio

Le domande per ricevere il contributo dovranno essere presentate ad Edilcassa entro il 30 novembre di ciascun anno

Il 5 dicembre 2023 si sono incontrate Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani del Veneto, Feneal-Uil Regionale, Filca-Cisl Regionale, Fillea-Cgil Regionale, a seguito dell’istituzione della nuova prestazione a favore delle imprese in caso di malattia e infortunio di rilevante durata. Detta prestazione, inizialmente con carattere sperimentale, è stata definita applicabile dalle Parti Sociali, con riferimento agli eventi decorrenti dal 1° ottobre 2023.
Edilcassa Veneto provvederà all’erogazione dei contributi fino ad esaurimento delle risorse a disposizione della Riserva Gestione Contributo Apprendisti. Stante la sostenibilità della prestazione, per gli eventi con decorrenza 1° ottobre 2023 il contributo forfettario una tantum viene fissato in 150,00 euro. Rimangono invariate le altre condizioni previste dall’accordo del 26 maggio 2023 per l’erogazione della prestazione.
Con riferimento alla prestazione finalizzata a sostenere gli investimenti da parte delle imprese del settore, considerando il numero di richieste pervenute, il particolare gradimento manifestato dalle aziende verso tale tipologia di sostegno e la dotazione residua di risorse a disposizione per il finanziamento della prestazione, le Parti hanno concordato la proroga ed il consolidamento di tale contributo, mantenendo inalterati i requisiti e le modalità operative. Edilcassa Veneto provvederà quindi all’erogazione dei contributi fino ad esaurimento delle risorse a disposizione nel Fondo “Sostegno alle imprese edili”. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 novembre di ciascun anno ad Edilcassa Veneto.