Una Tantum per i lavoratori Edili di Ascoli Piceno



Firmato il 13/9/2022, tra ANCE Ascoli Piceno, ANCE Fermo e FILCA-CISL Ascoli Piceno e Fermo, FILLEA-CGIL Ascoli Piceno e Fermo, FENEAL-UIL Ascoli Piceno e Fermo, l’accordo per l’erogazione della una tantum per i lavoratori del settore Edilizia Industria della provincia di Ascoli Piceno


Le parti in considerazione del positivo andamento del settore, hanno convenuto sull’erogazione di un importo a titolo di UNA TANTUM con le seguenti modalità:


L’importo individualmente spettante sarà correlato al livello di inquadramento e alla qualifica secondo la seguente tabella e ridotto in misura direttamente proporzionale in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.






































Impiegati

 

Paga base 1/7/2018

Importo una tantum

1.a CAT. SUPER E QUADRI (7° LIV.) 1.720.71 206,49
1.a CAT. (6° LIV.) 1.548.63 185,85
2.a CAT. (5° LIV.) 1.290.52 154,66
ASS. TECNICI (4° LIV.) 1.204.51 144,54
3.a CAT. (3° LIV.) 1.118.46 134,22
4.a CAT. (2° LIV.) 1.006.62 120,78
1.a CAT. PRIMO IMPIEGO (1° LIV.) 860.36 103,23


 



















Operai

Paga base 1/7/2018

Importo una tantum

OPERAIO COMUNE 4,87 103,18
OPERAIO QUALIFICATO 5,82 120,82
OPERAIO SPECIALIZZATO 6,47 134,32
OPERAIO IV LIVELLO 6,96 144,49


Gli importi di cui sopra sono da intendersi al lordo degli oneri contributivi e fiscali di legge e omnicomprensivi di ogni ed eventuale propria incidenza e pertanto non avranno Incidenza ulteriore alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti o indiretti di alcun genere nè sul trattamento di fine rapporto in ordine al quale si è voluto, in base all’art. 2120 c.c. 2 co., escluderne espressamente l’imputazione.


L’UNA TANTUM verrà corrisposta a lutti i lavoratori, purché in forza alla data del presente accordo e dalla data del 30 settembre 2021, unitamente alla retribuzione relativa al mese di settembre 2022

CCNL Panifici Assipan – Federpan: le nuove retribuzioni


CCNL Panifici Assipan – Federpan: le nuove retribuzioni



Firmato un accordo con gli aumenti retributivi per il personale dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari


Le parti hanno condiviso i seguenti aumenti retributivi contenuti nelle seguenti tabelle e le relative decorrenze.


Aumenti contrattuali 2022































































Livello

Scala parametrale aumenti

Aumento al 1° maggio 2022

Aumento al 1° settembre 2022

Aumento totale

A 1 S 193 53,11 e 38,20 e 91,31 e
A 1 170 46,78 6 33,66 € 80,44 €
A 2 149 41,00 € 29,50 € 70,50 €
A 3 128 35,22 6′ 25,34 6 60,56 €
A 4 113 31,09 6 22,37 6 53,46 €
B 1 188 51,73 6 37,22 6 88,95 €
B 2 126 34,67 6 24,95 6 59,62 €
B 3 S 118 32,47 6 23,36 6 55,83 €
B 3 112 30,82 6 22,17 6 52,99 €
B 4 100 27,52 6 19,80 6 47,32 €


Nuovi tabellari retributivi 2022











































Livello

Retribuzione dal 1° maggio 2022

Retribuzione dal 1° settembre 2022

A 1 S 1.833,60 6 1.871,80 6
A 1 1,677,42 6 1.711,08 6
A 2 1.536,16 6 1.565,66 6
A 3 1.384,74 6 1,410,08 6
A 4 1.284,90 6 1.307,27 6
B 1 1.800,05 6 1.837,276
B 2 1.376,11 6 1.401,06 6
B 3 S 1.316,93 6 1,340,29 6
B 3 1.278,55 6 1.300,72 6
B 4 1.192,65 6 1,212,45 6


 


Aumenti contrattuali 2022













































Livello

Scala parametrale

Aumento al 1° maggio 2022

Aumento al 1° settembre 2022

Aumento totale

200 77,71 e 47,12 6 124,83 €
184 71,49 6 43,35 6 114,84 €
3° A 169 65,66 6 39,82 6 105,48 €
3° B 157 61,00 6 37,00 6 98,00 €
133 51,68 6 31,32 6 83,00 €
119 46,24 6 28,03 6 74,276
100 38,85 6 23,57 6 62,42 €


Nuovi tabellari retributivi 2022































Livello

Retribuzione dal 1° maggio 2022

Retribuzione dal 1° settembre 2022

2.056,43 6 2.103,55 6
1.935,17 6 1.978,526
3° A 1.822,19 6 1.862,01 e
3° B 1.730,31 e 1.767,31 €
1.538,746 1.570,06 6
1.425,16 6 1,453,19 6
1.279,86 6 1.303,43 €

Allegazione documentazione sanitaria: estensione a patronati e medici certificatori


In materia di invalidità civile, l’Inps abilita patronati e medici certificatori alla allegazione della documentazione sanitaria per la definizione agli atti delle domande di invalidità civile (Comunicato 4 ottobre 2022).

A decorrere dal 1° ottobre scorso, l’Istituto ha esteso agli Istituti di patronato e ai medici certificatori la possibilità, già fornita all’utente interessato, di allegare la documentazione sanitaria per l’accertamento medico legale e la definizione agli atti delle domande di prima istanza nelle regioni in convenzione o revisione di invalidità civile.
Gli operatori degli Istituti di Patronato e i medici certificatori, che forniscono assistenza al cittadino, possono accedere all’applicativo attraverso il sito istituzionale dell’Inps, autenticandosi con le proprie credenziali di identità digitale.
I medesimi Istituti di Patronato, per mezzo di un operatore abilitato, potranno inoltrare la necessaria documentazione su delega dei cittadini che abbiano optato per la valutazione agli atti.
Successivamente alla trasmissione, il documento è reso disponibile alla commissione medica Inps, che può consultarlo e pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti (senza convocare il cittadino a visita medico-legale), che viene trasmesso al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.
Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, il cittadino viene convocato a visita diretta.


Chiarimenti dal Fisco sulle operazioni OSS


L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 05 ottobre 2022 n. 493, ha fornito chiarimenti sulla modalità di documentazione e registrazione delle operazioni OSS non necessarie per la qualifica di esportatore abituale e ai fini del plafond

A riguardo, l’Agenzia delle Entrate già si è espressa con l’interpello n. 802/2021 in relazione all’applicazione dell’art. 74quinquies, co. 2, del decreto IVA per i soggetti che intendono avvalersi del plafond IVA di cui all’articolo 8, comma 2bis, del decreto citato.
In particolare, la questione prospettata riguarda la possibilità di avvalersi della dispensa dagli obblighi previsti dal Titolo II del decreto IVA per le operazioni OSS che, pur poste in essere da un soggetto qualificato come esportatore abituale, non siano dallo stesso utilizzate per la determinazione dei requisiti necessari ad acquisire detto status e considerate ai fini della quantificazione del plafond spettante.
Al riguardo, con il cit. documento di prassi, si è ammesso che un soggetto che abbia optato per l’applicazione del regime unionale OSS possa beneficiare, per le operazioni assoggettate a detto regime speciale, anche del regime nazionale previsto per gli esportatori abituali, laddove (in aggiunta alla documentazione delle operazioni secondo le regole previste nell’ambito del regime speciale unionale) continui ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria.


Nei casi in cui, invece, come nella fattispecie descritta nell’istanza, le operazioni OSS non siano utilizzate ai fini del regime agevolativo nazionale, non tenendone conto per l’adozione dello stesso, non sarà necessario documentare le stesse anche in base alle regole nazionali.


Di conseguenza, il contribuente che non abbia fatturato e documentato le operazioni OSS nelle modalità ordinarie potrà nondimeno avvalersi della qualifica di esportatore abituale e del plafond in ragione e nel limite delle altre operazioni che ne diano il diritto dallo stesso poste in essere nel periodo considerato.