Ministeri: le nuove indennità di amministrazione



 


Pubblicati, dall’Aran, i valori delle indennità di amministrazione dei Ministeri, in base a quanto previsto dal recente CCNL del comparto Funzioni centrali sottoscritto il 9/5/2022


Al fine di dare seguito a quanto previsto dal CCNL del comparto Funzioni centrali sottoscritto lo scorso maggio, l’Aran ha pubblicato la tabella ricognitiva delle indennità di amministrazione dei ministeri


Valori mensili in Euro da corrispondere per 12 mensilità decorrenti dall’ 1/11/2022, data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale

































NUOVA AREA

Ministero

Transizione


ecologica

Ministero


Istruzione

Ministero Università e Ricerca

Ministero


delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Ministero

degli Affari


Esteri e


della Cooperazione Internazionale

Ministero della Salute

Ministero della Difesa

Ministero


del Lavoro e delle Politiche Sociali

FUNZIONARI 377,39 377,46 377,46 377,46 377,46 377,46 386,50 377,46
ASSISTENTI 279,39 279,40 279,40 279,40 279,40 279,40 291,67 279,40
OPERATORI 253,36 253,34 253,34 253,34 253,34 253,34 253,36 253,34

































NUOVA AREA

Ministero


dell’Interno

Ministerodello

Sviluppo


Economico

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

Ministero

Della


Cultura

Ministero del Turismo

Ministero dell’Economia e delle


Finanze

Ministero della Giustizia

Ministero

DellaGiustizia


DAP e DGM (2)

FUNZIONARI 379,56 377,39 390,32 377,44 377,44 424,80 424,80 365,81
ASSISTENTI 288,47 279,39 288,53 279,34 279,34 302,98 302,98 270,34
OPERATORI 252,34 253,36 253,29 253,35 253,35 301,86 301,86 268,70


(1) La ricognizione di cui alla presente tabella è stata effettuata congiuntamente da Aran, Diparimento della Funzione pubblica e Ragioneria generale dello stato – IGOP per dare seguito a quanto previsto dalla dichiarazione congiunta n. 10 del CCNL del comparto Funzioni centrali sottoscritto il 9/5/2022


 


(2) Ai sensi dell’art. 34, comma 6 del CCNL 16 maggio1995, i valori mensili dell’indennità di amministrazione per il personale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e per il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, destinatario

Accertamenti bancari: nessun obbligo di contraddittorio


In caso di accertamenti bancari, l’amministrazione finanziaria non ha alcun obbligo ad invitare il contribuente ad un contraddittorio endoprocedimentale e nel sollecitare ulteriormente il contribuente ad integrare la documentazione giustificativa dei movimenti bancari (Corte di Cassazione – ordinanza 15 luglio 2022, n. 22451).

In tema di accertamento delle imposte, la ricostruzione della base imponibile, mediante le risultanze degli accertamenti bancari di cui all’art. 32, D.P.R. n. 600/1973, non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l’invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l’Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti.


Secondo un indirizzo ormai consolidato di questa Corte, qualora l’accertamento effettuato dall’Amministrazione finanziaria si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32, D.P.R. n. 600/1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale; ciò vale anche in tema di IVA, al fine di superare la presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie posta a carico del contribuente.


ASSICURAZIONI ANIA: protocollo misure per la prevenzione covid-19


Definito lo scorso 12 luglio il protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore Assicurazioni Ania.

Valutato che l’ANIA, le Compagnie, le Società di assicurazione/assistenza e le Organizzazioni Sindacali seguono costantemente con prioritaria attenzione l’evoluzione della situazione relativa alla diffusione del virus Covid-19, svolgendo responsabilmente la propria attività al fine di garantire la continuità del servizio erogato alla collettività, consapevoli che tale continuità esige come presupposto fondamentale la piena garanzia delle condizioni di salute e sicurezza per tutte le lavoratrici/lavoratori del settore e che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di adeguati livelli di protezione, anche con attenzione alle criticità che tale situazione sanitaria può comportare alla rete distributiva, anche agenziale, delle Imprese.
Le Parti intendono continuare a fornire alle Imprese del settore assicurativo e alle Società di assicurazione/assistenza indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare nei luoghi di lavoro l’efficacia delle misure precauzionali volte a contenere e a contrastare l’epidemia da Covid-19.
Pertanto è stato necessario procedere a un aggiornamento del Protocollo di settore sottoscritto il 26 aprile 2021.
L’Impresa informa tutte le lavoratrici/lavoratori, chiunque entri in azienda e la clientela, circa le disposizioni delle Autorità, anche attraverso cartellonistica, depliants informativi e comunicazioni tramite portale aziendale.


L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tale scopo, il datore di lavoro assicura la disponibilità di mascherine FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.
Le Parti, pur consapevoli degli intervenuti mutamenti del contesto sanitario e del venir meno dello stato di emergenza, ritengono che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili.

UNEBA – OO.SS. – Unisalute: Accordo per il rinnovo del piano sanitario

Firmato il 27/6/2022, tra la Compagnia assicuratrice Unisalute S.p.A. e UNEBA, FP-CGIL, FISASCAT-CISL, FP-CISL, UILTUCS-UIL, UIL-FPL, l’accordo di rinnovo, per l’annualità 2023, del Piano sanitario per i Dipendenti delle Aziende che applicano il “CCNL UNEBA”

Il presente accordo, che scade il 31/12/2023, rinnova per l’annualità 2023, il piano sanitario per i lavoratori dipendenti dalle aziende che applicano il CCNL Uneba.


Le parti convengono:


A far data dal 1° luglio 2022


– Ampliamento della rete delle strutture convenzionate di circa 400 strutture non di tipo odontoiatrico.


– Inserimento della garanzia Criticai lllness con massimale una tantum di 1.000C per il seguente elenco di patologie: NEOPLASIE MALIGNE, INFARTO MIOCARDICO ACUTO, ICTUS, TRAPIANTO DI ALCUNI ORGANI E TESSUTI, ANGIOPLASTICA CORONARICA, INTERVENTO CHIRURGICO A CARICO DELLE VALVOLE CARDIACHE, INTERVENTI CHIRURGICI A CARICO DELL’AORTA, MALATTIA DI PARKINSON, MORBO DI ALZHEIMER, PERDITA DELLA VISTA, SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA), INSUFFICIENZA RENALE CRONICA SEVERA CON NECESSITA’ DI TRATTAMENTO DIALITICO; in particolare, solo per le Neoplasie maligne, si intende riconosciuta la data di insorgenza fin dal 1° luglio 2021.


– Inserimento di una garanzia per il riconoscimento di una diaria giornaliera di 12 € per un massimo annuale di 120 giorni anche non continuativi ad annualità assicurativa, purché l’assicurato abbia raggiunto, all’interno della stessa annualità assicurativa di riferimento, i 180 giorni di malattia anche non continuativi a causa di tutte le neoplasie maligne non ricomprese nella definizione della garanzia Criticai lllness.


– Aumento del sottomassimale per i trattamenti fisioterapici da malattia da 350 € a 500 €.


A far data dal 1° gennaio 2023


– Diminuzione per la garanzia “Alta Specializzazione” della franchigia in Rete convenzionata da 30 € a 20 € per prestazione/ciclo terapia.


– Diminuzione per la garanzia “Visite specialistiche” della franchigia in Rete convenzionata da 30 € a 25 € per prestazione


– Diminuzione per la garanzia “Accertamenti diagnostici” della franchigia in Rete convenzionata da 30 € a 25 € per prestazione.


– Apertura, a partire dal 1° settembre 2022 con chiusura 31 ottobre 2022, di una nuova finestra di ingresso per i famigliari dei dipendenti già iscritti alla data di apertura della finestra, con data effetto della copertura a valere dal 1° gennaio 2023.